pensione ordinaria di inabilita'
Art. 2. Pensione ordinaria di inabilita'1.Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
2.La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
3.La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:
a)per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
b)per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
4.Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
5.La pensione di inabilita' e' incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E', altresi', incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'.
6.Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a)eb)del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.
2.La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
3.La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:
a)per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
b)per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
4.Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
5.La pensione di inabilita' e' incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E', altresi', incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'.
6.Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a)eb)del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.