definizione di inabilita' ai fini delle prestazioni previdenziali

Art. 8. Definizione di inabilita' ai fini delle prestazioni previdenziali1.Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
((1-bis.L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter.L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater.La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative))2.L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2007

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