(scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

Art. 107-bis.(Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 ((e del 2021))
Entrata in vigore il 21 maggio 2021

Sentenze1


  • 1. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-07-29, n. 202200325
    Provvedimento:
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    • art. 243 bis d.lgs. n. 267/2000·
    • art. 244 d.lgs. n. 267/2000·
    • difetto di istruttoria·
    • dissesto finanziario·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione contabile·
    • legittimazione ad agire·
    • piano di riequilibrio finanziario pluriennale·
    • responsabilità degli amministratori·
    • riaccertamento dei residui·
    • tutela dei cittadini residenti·
    • violazione del principio di competenza finanziaria potenziata
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