Art. 14.(( (Sorveglianza sanitaria). ))((1.La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:
a)agli operatori sanitari;
b)agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c)ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.
2.I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19))
Entrata in vigore il 30 aprile 2020

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