Art 16
Art. 16.
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettivita')
1.Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. (17) (21) ((30))2.Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.((30))
(17) (21)
---------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020. ---------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020. --------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettivita')
1.Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. (17) (21) ((30))2.Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.((30))
(17) (21)
---------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020. ---------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020. --------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
1. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-10, n. 202411689Provvedimento:Leggi di più...- annullabilità del provvedimento amministrativo·
- art. 15 comma 3 del D.L. 17.03.2020 n. 18·
- art. 21-octies comma 2 L. 241/1990·
- autocertificazione di conformità·
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- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18·
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2. TAR Milano, sez. V, sentenza 2023-12-11, n. 202302989Provvedimento:Leggi di più...- art. 2087 codice civile·
- art. 35 c.p.a.·
- carenza di interesse·
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3. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-20, n. 202206564Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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- annullamento di atti amministrativi·
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- validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità·
- violazione art. 10 bis L. 241/90
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-02-21, n. 202201250Provvedimento:Leggi di più...- art. 6 d.l. n. 18 del 2020·
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- indennità di requisizione·
- legittimità costituzionale·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- requisizione di beni·
- risarcimento del danno·
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5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-02-21, n. 202201251Provvedimento:Leggi di più...- art. 6, comma 4, d.l. n. 18 del 2020·
- categoria di rischio dei DPI·
- dispositivi di protezione individuale (DPI)·
- eccesso di potere·
- emergenza epidemiologica COVID-19·
- indennità di requisizione·
- legittimità costituzionale·
- requisizione beni·
- risarcimento danni·
- valutazione indennità di requisizione·
- violazione art. 6 d.l. n. 18 del 2020