Art 50

Art. 50.

Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, e' assegnata un'indennita' annua in somma fissa, tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.

In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata nei modi previsti dall'art. 21. ((10))

L'indennita' decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per l'esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverra' dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.

Il giudizio dell'Amministrazione e' insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

---------------AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 27 dicembre 1991 n. 488 (in G.U 1ª s.s. 04/01/1992 n.1) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 21, secondo, terzo, quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)".
Entrata in vigore il 4 gennaio 1992

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