Art 91

Art. 91.

Il Ministero dell'economia nazionale e' autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonche' contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale. ((6))

Quando ne riconosca l'opportunita', potra' altresi' accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovra' tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I del presente decreto.

Se pero' la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata, in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformita' del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorita' forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

---------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 25 luglio 1952, n. 991 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estraneamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa".
Entrata in vigore il 31 luglio 1952

Sentenze1


  • 1. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-03-14, n. 201800243
    Provvedimento:
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    • applicabilità delle prescrizioni di massima e polizia forestale·
    • area forestale·
    • autorizzazione all'estirpazione della vegetazione arborea·
    • danno ingiusto·
    • diritto di proprietà·
    • eccesso di potere·
    • legittimità del provvedimento amministrativo·
    • libertà di iniziativa economica·
    • regola della soccombenza·
    • risarcimento del danno·
    • tutela dell'affidamento incolpevole
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