Art 18

Art. 18.

La necessita' dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sara', caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale in seguito a domanda motivata degli Enti o privati interessati ed a relazione scritta di una commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti.

Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovra' essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale.

Contro la dichiarazione della necessita' del vincolo e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.

Entrata in vigore il 5 maggio 1925

Sentenze1

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