Art 23

Art. 23.

In casi di urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situali nelle condizioni di cui all'art 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonche' le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.

Entrata in vigore il 5 maggio 1925

Sentenze1


  • 1. CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-15, n. 202300576
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese di lite·
    • diritto di accesso alla giustizia·
    • impugnazione di provvedimento amministrativo·
    • inammissibilità del ricorso·
    • irricevibilità del ricorso·
    • legittimazione attiva·
    • procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • pubblicazione degli atti amministrativi·
    • sospensione dei termini per emergenza epidemiologica·
    • stabilità temporale delle associazioni·
    • termine di impugnazione·
    • tutela dell'ambiente·
    • vicinitas·
    • violazione delle garanzie partecipative
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