Art 17

Art. 17.

I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento o dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo sara' dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sara' a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli Enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di leggi 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitu' militari.

Entrata in vigore il 5 maggio 1925

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