disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica

Art. 2. Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza
dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica1.Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come segue:
a)per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia;
l'inoltro del formulario vale come ((prenotazione dell'accesso)) alla fruizione del credito d'imposta;b)per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come ((prenotazione dell'accesso)) alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
2.L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati ((dai formulari)) pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a)relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;b)relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3.Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
4.Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
Entrata in vigore il 2 agosto 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi