Art 3

Art. 3.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato complessivamente in 64 miliardi di lire.
Alla copertura dell'onere di lire 11 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La quota di spesa per ciascuno degli anni successivi al 1987 e' determinata con la legge finanziaria.

Entrata in vigore il 10 luglio 1985

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