Art 7

Art. 7.
Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonche' il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.
Entrata in vigore il 30 aprile 1962
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