Art 16

Art. 16.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a ricercare intese con la regione siciliana per la costituzione di un consorzio unico di enti pubblici cui trasferire le concessioni relative alle autostrade assentite ai consorzi per l'autostrada Messina-Catania, per l'autostrada Messina-Palermo e per l'autostrada Siracusa-Gela.
Tale consorzio dovra':
a) essere costituito con partecipazione maggioritaria della regione siciliana ed avere come scopi il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati, nonche' l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione;
b) succedere in tutti i rapporti giuridici posti in essere dai suindicati consorzi;
c) costituire il proprio fondo di dotazione con i fondi di dotazione dei singoli consorzi autostradali; tale fondo non dovra' essere rimborsato alla scadenza della concessione;
d) determinare le tariffe di pedaggio in modo da consentire almeno la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti.
La convenzione che regolera' i rapporti tra l'ANAS e la regione siciliana per la definizione di tali intese sara' approvata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 14 agosto 1982

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