(costruzione di impianti sportivi)

Art. 62.(Costruzione di impianti sportivi)1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.(41)((44))1-bis.Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il soggetto che intenda realizzare interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi puo' procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria.
L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilita' dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia' adottate.(41)((44))1-ter.Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto e' recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilita' economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita' paesaggistica dell'intervento.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.(41)((44))
2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.(41)((44)) 3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.(41)((44))
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.(41)((44))
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.(41)((44))
5-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.(41)((44)) 5-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.(41)((44))---------------AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". ---------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".
Entrata in vigore il 24 luglio 2021

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