Art 16

Art. 16.


(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e citta' metropolitane)

1.All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle citta' metropolitane. ".((7))1-bis.Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.
1-ter.All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2.Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
3.Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle citta' metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.
---------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio - 27 giugno 2018, n. 137 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire".
Entrata in vigore il 4 luglio 2018

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