Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento

Art. 11.Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento1.Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu' denunzie ((o siano state condannate)) anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «((6. La violazione dei divieti)) e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».
b)all'articolo 13-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.
1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.
1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»;
2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
3) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
4) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
5) al comma 6, le parole «del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro».
Entrata in vigore il 19 dicembre 2020

Sentenze16


  • 1. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-06-28, n. 202402090
    Provvedimento:
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    • ammissione al patrocinio a spese dello Stato·
    • art. 13 bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14·
    • art. 604-ter c.p.·
    • denuncia per reati·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • divieto di accesso a pubblici esercizi·
    • giudizio di pericolosità sociale·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misure di prevenzione·
    • proporzionalità della misura

  • 2. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-07-28, n. 202300796
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • art. 13-bis d.l. n. 14/2017·
    • art. 341 bis c.p.·
    • art. 635 c.p.·
    • art. 659 c.p.·
    • DASPO urbano·
    • divieto di accesso a pubblici esercizi·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza DASPO·
    • misure di sicurezza pubblica·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • ricorso gerarchico·
    • valutazione della pericolosità sociale·
    • violazione di legge

  • 4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-15, n. 202414316
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 13 bis legge n. 48/2017·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritto amministrativo·
    • divieto di accesso a locali pubblici·
    • eccesso di potere·
    • misure di sicurezza amministrative·
    • pericolosità per la sicurezza pubblica·
    • principio di gradualità delle sanzioni·
    • procedimento penale

  • 5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-01-03, n. 202400005
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 13 bis D.L. n. 14 del 2017·
    • Daspo urbano·
    • diritto di difesa·
    • misure di prevenzione della sicurezza pubblica·
    • proporzionalità della misura di prevenzione·
    • prova documentale·
    • sanzioni amministrative·
    • segreto istruttorio·
    • tutela della riservatezza·
    • violenta aggressione
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