Art 15

Art. 15.

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonche' ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, e' dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145. Pero', quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente e' concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale puo' delegare uno dei propri membri a' presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Contro le decisioni della Commissione centrale e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Entrata in vigore il 15 marzo 1929
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