Testo unico-art. 149

Art. 149.

(Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.
Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1933
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