Testo unico-art. 89

Art. 89.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 21, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:
a) grave insubordinazione;
b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
c) abituale irregolarita' di condotta;
d) atti in genere, che comunque ledano la dignita' o l'onore del professore.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dell'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni, effetto, dell'anzianita' per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non puo' per dieci anni solari essere nominato rettore di Universita' ((o direttore di Istituzione universitaria))

Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La Corte di disciplina e' costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale. (61)

Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.

---------------AGGIORNAMENTO (61)
Il Regio D.L. 21 settembre 1938, n. 1673, convertito senza modificazioni dalla L. 16 gennaio 1939, n. 289, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che la Corte di disciplina per i professori universitari, prevista dal presente articolo, e' soppressa dal 7 novembre 1938.
Entrata in vigore il 26 gennaio 2006
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