Testo unico-art. 16

Art. 16.

(Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

I Consigli delle Facolta' e delle Scuole, oltre le attribuzioni demandate loro dal regolamento, hanno altresi' il compito di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare cosi' un piano organico di corsi che pienamente risponda alle finalita' scientifiche e professionali delle Facolta' o Scuole.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1933

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