banche popolari

Art. 1. Banche popolari1.Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio' e' necessario ad assicurare la computabilita' delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;
b)all'articolo 29:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 8 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite e' determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e' stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
c)l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni , le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;
d)all'articolo 150-bis:
1) al comma 1, le parole: "banche popolari e alle" sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.»;
2.In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi2-bise 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro ((il 31 dicembre 2018)).
2-bis. Gli statuti delle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o piu' banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto puo' esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facolta' di prevedere limiti piu' elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta e' impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Entrata in vigore il 25 luglio 2018
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