tutela giurisdizionale

Art. 23. Tutela giurisdizionale

Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.((3))---------------AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza del 6-9 marzo 1990 n. 117 (in G.U. 25/03/1991 n. 71) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie", anziche' del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro (art. 413 del codice di procedura civile).
Entrata in vigore il 14 marzo 1990

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