Art 3-bis
Art. 3-bis.1.La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2.Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, ((attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)). La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3.La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4.Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5.L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a)il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;
c)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e)l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f)l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
g)l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6.Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
(3)
------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."
2.Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, ((attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)). La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3.La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4.Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5.L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a)il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;
c)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e)l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f)l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
g)l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6.Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
(3)
------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."
3. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-02, n. 202400005Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di conformità·
- art. 14 D.P.C.S. 28 luglio 2021·
- art. 2-bis DPR 380/2001·
- art. 36 DPR 380/2001·
- art. 3bis legge 53/1994·
- art. 3 DPR 380/2001·
- art. 44 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- aumento di volumetria·
- doppia conformità·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso·
- notifica PEC·
- omessa costituzione in giudizio·
- prova della notifica·
- ristrutturazione edilizia·
- sanatoria edilizia·
- silenzio-rifiuto·
- violazione del DPR 380/2001
4. TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-04-18, n. 202407657Provvedimento:Leggi di più...- art. 31 e 117 c.p.a.·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 45 e 87 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- irricevibilità del ricorso·
- notifica telematica·
- onere della prova·
- PEC·
- riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero·
- silenzio inadempimento·
- spese compensate·
- tardività del deposito del ricorso
5. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415549Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità dei ricorsi amministrativi·
- annullamento decreto ministeriale·
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- art. 26 Legge 220/2016·
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- carenza di istruttoria·
- competenza della Commissione di esperti·
- contributi selettivi per opere cinematografiche·
- criteri di valutazione dei progetti·
- eccesso di potere·
- giudicato amministrativo·
- graduatoria progetti cinematografici·
- motivazione provvedimenti amministrativi·
- principio di imparzialità e trasparenza·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- sostituzione di graduatoria·
- valutazioni tecnico-discrezionali·
- violazione art. 3 Legge 241/1990·
- violazione art. 97 Cost.