Art 16

Art. 16.

Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei chimici, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;

b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;

c) che non vi siano nella localita' professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.

Entrata in vigore il 1 maggio 1928
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