ville venete

Art. 8. Ville venete1.L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' cosi' sostituito:
" a) il 70 per cento e' destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonche' i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;".
Entrata in vigore il 24 settembre 1994

Sentenze1

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