disposizioni finanziarie

Art. 7. Disposizioni finanziarie1.Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore il 10 dicembre 2010

Sentenze1

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