disposizioni finanziarie
Art. 7. Disposizioni finanziarie1.Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.