Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 21

Art. 21.

(Articoli 18 e 19 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 26R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, art. 35R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13 - N. 92, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898 - N. 1206).

L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. (14)

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione. (14)

COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. (17)

Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale predisposta in conformita' delle tariffe di legge. (14)

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici. (14)

E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici. (14)

Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalita' di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

((18)) ---------------AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979. ---------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (18)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 890) che "Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022
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