Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 17

Art. 17.

(Art. 2 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti, sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1933
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