Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 17
Art. 17.
(Art. 2 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).
Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti, sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.
(Art. 2 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).
Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti, sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.