Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 1

Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 1.

(Art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 20 novembre 1930. n. 1483 - N. 1804).

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi