Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 1
Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 1.
(Art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 20 novembre 1930. n. 1483 - N. 1804).
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.
Art. 1.
(Art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 20 novembre 1930. n. 1483 - N. 1804).
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.