(determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali)
Art. 10.(Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali)1.I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni.
2.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 20, terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione all'anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato dal presente articolo:
"Art. 20. - Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione.
Fino a quando non sara' diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate.
La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.
I soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29.
Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze, e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima.
Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri cnti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6".
2.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 20, terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione all'anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato dal presente articolo:
"Art. 20. - Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione.
Fino a quando non sara' diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate.
La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.
I soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29.
Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze, e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima.
Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri cnti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6".