(decorrenza e garanzie)

Art. 25.(Decorrenza e garanzie)1.Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:
a)dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
b)dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate ai fini fiscali ((, nonche' i soggetti non titolari di partita IVA));
c)dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.(2)
2.Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.
4.I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia e' prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 NOVEMBRE 1998, N. 422)). PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 23 MARZO 1998, N. 56. (2)
--------------AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Entrata in vigore il 9 dicembre 1998
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