forme di avanzamento

Art. 52. Forme di avanzamento1.L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:
a)ad anzianita';
b)a scelta;
c)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
d)per meriti eccezionali;
e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. (13)((16))2.L'avanzamento di cui alle lettere a)eb)si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

-------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 15) che "Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014". -------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 36, comma 15-undecies) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019".
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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