forme di avanzamento

Art. 52. Forme di avanzamento1.L'avanzamento (( degli ispettori e dei sovrintendenti )) del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:
a)ad anzianita';
b)a scelta;
c)a scelta per esami;
d)per meriti eccezionali;
e)per benemerenze di servizio.
2.L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Entrata in vigore il 26 marzo 2001
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