Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo

Art. 49.Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo1.I frequentatori del corso di cui all'art. 44:
a)se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica;
b)se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto;
c)se provenienti dal ruolo "appuntati e finanzieri", mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza;
d)se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza.
2.I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a)e b):
a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;
b)al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.
3.Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita' morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorita' dal medesimo delegata.
4.La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui e' in forza il militare.
5.L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze l'ispettore di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali , di cui ((agli articoli 55-bis e 55-ter)), integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati ((scelti qualifica speciale)) dallo stesso comandante generale designati.
Avverso tale decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. (7)
6.Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e' collocato in congedo.
Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato servizio prestato in ferma volontaria.
7.All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.
8.L'ispettore che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea ((inidoneita' psico-fisica)) al servizio incondizionato ((, congedo obbligatorio per maternita')) o perche' imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. ((Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma.))9.La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a)per l'ispettore temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa;
((a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;))b)per l'ispettore ((imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento)) disciplinare di Stato, non puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso.
10.L'ispettore che abbia riacquistato ((l'idoneita' psico-fisica)) incondizionata ((, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita')) e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. ((In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.))11.La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato.
12.L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
13.I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente ((articolo)) 45 non possono partecipare a successivi concorsi ((indetti dalla Guardia di finanza)) per il reclutamento di personale del ruolo ((«ispettori» o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo)). Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.
14.I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza.
15.Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente. le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.

---------------


AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 ha disposto (con l'art. 5, comma 17, lettera b)) che al comma 5 del presente articolo "le parole "per sottufficiali"sono soppresse".
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi