determinazione aliquote di avanzamento
Art. 54. Determinazione aliquote di avanzamento1.Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno.
((1-bis.Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.))
((1-bis.Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.))