determinazione aliquote di avanzamento

Art. 54. Determinazione aliquote di avanzamento1.Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno.
((1-bis.Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.))
Entrata in vigore il 2 novembre 2018
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