rinvio dal corso

Art. 45. Rinvio dal corso1.I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.
2.Sono rinviati dal corso, d'autorita', ((gli allievi marescialli)) che:
a)dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
b)riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
c)vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
d)siano stati per qualsiasi motivo assenti ((, per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni)), anche se non continuativi((;))((d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.))3.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)). ((I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta')) sono ammessi, per un massimo di due volte , a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, ((il primo o il secondo)) anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44.
4.I provvedimenti di rinvio di cui ai commi ((1 e 2)) sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 2 novembre 2018
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