esclusione dalla valutazione

Art. 11. Esclusione dalla valutazione1.Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:
a)sospeso ((dall'impiego));
b)rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
c)sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
d)in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita';
viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
2.Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
Entrata in vigore il 2 novembre 2018

Sentenze1

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