Articolo 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Art. 12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali 1.Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2.Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3.Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4.Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5.La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
6.Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7.Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.((Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.)) (14)
-------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d)) che "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
2.Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3.Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4.Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5.La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
6.Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7.Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.((Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.)) (14)
-------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d)) che "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/09/2014, n. 19667Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. - Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente di sez. - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso R.G. 8189/11 proposto da: IR CO, nella qualità di erede di RR NO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Tre Orologi 20, presso l'avv. Leuzzi Giuliano, rappresentato e difeso dell'avv. Ferrari …Leggi di più...- necessità·
- esclusione·
- regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011·
- iscrizione·
- fondamento·
- onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente·
- ipoteca di cui all'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973·
- sussistenza·
- ordine di cancellazione da parte del giudice·
- ragioni·
- omissione·
- iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973·
- inefficacia·
- nullità dell'iscrizione ipotecaria·
- riscossione delle imposte
2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2023, n. 14973Provvedimento: ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15814 del ruolo generale dell'anno 201 7 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro RA CE, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Mondelli per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, Corso Trieste, n. 109, è elettivamente domiciliata; Oggetto: deducibilità dei costi – accertamento induttivo -prova - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della …Leggi di più...
3. Trib. Bari, sentenza 11/11/2024, n. 4286Provvedimento: Tribunale di Bari Sezione Lavoro N.R.G. 12289/2023 Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 11/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da SI ES, rappresentato e difeso dall'Avv.to AQUILINO PIETRO AURELIO ricorrente contro CASSA ITALIANA GEOMETRI DI PREVIDENZA, rappresentata e difesa dall'Avv.to BONURA HARALD resistente E Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dell'Avv.to Flora SALTAMACCHIA resistente OGGETTO: ricorso in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 05 ottobre 2023. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.11.2024. RAGIONI della DECISIONE Con l'atto …Leggi di più...
4. Trib. Agrigento, sentenza 12/12/2024, n. 1626Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2423 / 2021 promossa da DITTA INDIVIDUALE VULLO AURELIA, C.F. 02660620846 e IU AN, C.F. [...], rappresentati e difesi dall'avv. MINIO IU, giusta procura in atti, -ricorrente- contro I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. …Leggi di più...
5. Corte di Giustizia di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 21/11/2023, n. 256Provvedimento: FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Agenzia dell'Entrate, Direzione Provinciale di Potenza, faceva notificare, a seguito di controllo della posizione fiscale alla "W. S. I. srl" avviso di accertamento con il quale, per l'anno 2014, accertava, sulla base dei dati comunicati dai concessionari del gioco lecito, ai fini Irap e Ires il maggior valore della produzione e il maggior reddito d'impresa di ?. 31.635,51 conseguentemente richiedendo il pagamento delle maggiori imposte oltre sanzioni e interessi, . Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. l i co. 87, L.549/95; infondatezza per assenza di elementi probatori; violazione e …Leggi di più...- concessione giochi leciti·
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