integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente

Art. 2. Integrazione a regime delle graduatorie
permanenti del personale docente1.A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, (( . . . )), avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. ((3))2.Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale gia' inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta e' graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3.L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parita', dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.
---------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la suddetta modifica ha effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
Entrata in vigore il 28 maggio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi