Art 3

Art. 3.
La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1, primo comma, dovra' essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.
Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.
Salvo le scritture di personale artistico e tecnico e' altresi' vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. 1 contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza.
Sono, altresi', vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
((Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilita' personale di chi le ha disposte))
Entrata in vigore il 25 febbraio 1982
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