Art 8

Art. 8.1.Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto e' emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2.L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza e' preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Entrata in vigore il 26 novembre 1992
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