Art 3

Art. 3.1.((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 aprile 1998, n.134)). Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, e' stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. E' abrogato il comma sesto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennita' di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, e' stabilita dal consiglio di amministrazione. ((3))2.I benefici gia' concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonche' gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.


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AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" (che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera c), l'abrogazione del primo periodo del comma 1 del presente articolo).
Entrata in vigore il 8 maggio 1998

Sentenze10

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