regolamento
Art. 10. Regolamento1.Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a)le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
b)le modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c)le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 3.
a)le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
b)le modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c)le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 3.