Art 44
Art. 44.
All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' aggiunto il seguente comma:
"Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere".
All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' aggiunto il seguente comma:
"Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere".
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310970Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 d.P.R. 380/2001·
- art. 826 c.c.·
- concessione di uso·
- criteri interpretativi dei contratti·
- giurisdizione amministrativa·
- inammissibilità della domanda risarcitoria·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- opere di urbanizzazione·
- patrimonio indisponibile·
- risarcimento del danno·
- scadenza della concessione·
- violazione dei poteri autoritativi
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-09, n. 202404180Provvedimento:Leggi di più...- art. 27 d.P.R. 380/2001·
- art. 9 del d.P.R. 380/2001·
- diniego di permesso di costruire·
- error in iudicando·
- error in procedendo·
- giurisprudenza in materia di urbanistica·
- legittimità del diniego·
- norme tecniche di attuazione (NTA)·
- pianificazione urbanistica·
- piano attuativo·
- piano regolatore generale (PRG)·
- urbanizzazione·
- valutazione delle opere di urbanizzazione