Art 29

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1971

Sentenze2


  • 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-03-14, n. 201200566
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 2043 c.c.·
    • art. 35 c.p.a.·
    • art. 73 c.p.a.·
    • carenza assoluta di potere·
    • delibera comunale·
    • difetto assoluto di pubblica utilità·
    • eccesso di potere·
    • espropriazione·
    • giudizio di impatto ambientale·
    • localizzazione ex art. 51 L. 865/1971·
    • ordinanza istruttoria·
    • parere del Genio Civile·
    • piani di zona per l'edilizia economica e popolare·
    • pubblica utilità·
    • rinuncia al gravame·
    • risarcimento danni·
    • termini di deposito del ricorso·
    • vincolo paesaggistico·
    • violazione art. 10 L. 765/1967·
    • violazione art. 112 L.R. 71/1978·
    • violazione art. 13 L. 64/1974·
    • violazione art. 16 L.R. 71/1978·
    • violazione art. 19 L.R. 71/1978·
    • violazione art. 1 L. 1497/1939·
    • violazione art. 29 L. 865/1971·
    • violazione art. 30 L.R. 10/1993·
    • violazione art. 4 L. 291/1971·
    • violazione art. 97 Cost.

  • 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/2011, n. 22523
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