Art 29
Art. 29.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
Sentenze • 2
1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-03-14, n. 201200566Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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