Art 29

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1971

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