(disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita')
Art. 16.(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita')1.Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; b)al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale"; c)dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
2.Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalita' attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'.
3.Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. ((2))4.Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.
---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-bis) che " Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 6-ter) che "Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale gia' alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando per tale personale la possibilita' di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali".
a)al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; b)al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale"; c)dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
2.Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalita' attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'.
3.Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. ((2))4.Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.
---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-bis) che " Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 6-ter) che "Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale gia' alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando per tale personale la possibilita' di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali".