(riassetto normativo in materia di pari opportunita)

Art. 6.(Riassetto normativo in materia di pari opportunita)1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita', secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita' previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;b)adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 117, della Costituzione si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2005
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